CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo III
Art. 2310
2480 / 3261Rappresentanza della società in liquidazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2310