Art. 2310 · Rappresentanza della società in liquidazione.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo III

Art. 2310

2480 / 3261

Rappresentanza della società in liquidazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2310