CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo IV
Art. 2314
Ragione sociale.
In vigore dal 19 apr 1942
La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell'.
L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2314