CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo IV
Art. 2317
Mancata registrazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni dell'.
Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2317