Art. 2318
Soci accomandatari.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2318
Soci accomandatari.
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L'articolo stabilisce che i soci accomandatari hanno gli stessi identici diritti e doveri previsti per i soci di una società in nome collettivo. Questo significa che la loro posizione corrisponde a quella tipica di chi gestisce la società. Inoltre, la legge prevede espressamente che il potere di amministrare la società possa essere assegnato unicamente a chi riveste la qualifica di socio accomandatario. Chi non è accomandatario non può quindi ricevere l'incarico di amministrare.
La norma definisce la posizione giuridica dei soci accomandatari, equiparandoli ai soci di società in nome collettivo e riservando a loro in via esclusiva la gestione dell'impresa.
Si applica ai soci accomandatari e alla società in cui operano per quanto riguarda la nomina degli amministratori.
In una società in cui sono presenti soci accomandatari e altri soci, l'assemblea decide di nominare il nuovo organo di gestione. In base a questa norma, l'incarico di amministrazione può essere affidato solo a uno o più dei soci accomandatari, escludendo chi non ha questo ruolo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.