CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo IV
Art. 2318
2488 / 3261Soci accomandatari.
In vigore dal 19 apr 1942
I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo.
L'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2318