Art. 2320
Soci accomandanti.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2320
Soci accomandanti.
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I soci accomandanti non possono compiere atti di gestione o concludere affari in nome della società, a meno che non abbiano una procura speciale per singoli affari. Se violano questo divieto, perdono la limitazione della responsabilità, rispondendo con tutto il proprio patrimonio per i debiti della società e rischiando l'esclusione. Possono comunque lavorare sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo prevede, rilasciare autorizzazioni o pareri e fare ispezioni. Hanno inoltre sempre il diritto di ricevere annualmente il bilancio e il conto profitti e perdite, controllandoli attraverso i libri sociali.
La norma definisce i limiti operativi dei soci accomandanti per impedire loro di gestire direttamente la società senza assumersi i relativi rischi. In cambio di questo divieto di amministrazione, la legge garantisce loro specifici poteri di controllo e la possibilità di collaborare o esprimere pareri se previsto.
La norma si applica ai soci accomandanti, agli amministratori e alla società nei loro rapporti interni e verso i terzi.
Un socio accomandante firma autonomamente un contratto di fornitura per la società senza possedere una procura speciale per quell'affare. A causa di questa violazione, il socio diventa illimitatamente e solidalmente responsabile per tutti i debiti sociali e gli altri soci possono deciderne l'esclusione.
Divieto di compiere atti di amministrazione o trattare/concludere affari senza procura speciale; obbligo della società di comunicare annualmente il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite permettendo la consultazione dei libri. Come sanzione, la violazione del divieto comporta l'assunzione della responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e la possibile esclusione a norma dell'art. 2286.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.