CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo IV
Art. 2324
Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell' nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2324