CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. I

Art. 2327

Ammontare minimo del capitale.

In vigore dal 21 ago 2014
La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2002.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2327

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