CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. I
Art. 2327
2514 / 3261Ammontare minimo del capitale.
In vigore dal 21 ago 2014
La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2002.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2327