CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. I

Art. 2329

Condizioni per la costituzione.

In vigore dal 30 set 2008
Per procedere alla costituzione della società è necessario: 1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale; 2) che siano rispettate le previsioni degli relative ai conferimenti; 3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2329

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