CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. I
Art. 2329
2516 / 3261Condizioni per la costituzione.
In vigore dal 30 set 2008
Per procedere alla costituzione della società è necessario:
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano rispettate le previsioni degli relative ai conferimenti;
3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2329