Art. 2324 · Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo IV

Art. 2324

2494 / 3261

Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell' nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione.
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