CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo IV
Art. 2324
2494 / 3261Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell' nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2324