CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo IV
Art. 2316
Atto costitutivo.
In vigore dal 19 apr 1942
L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2316