Art. 2316 · Atto costitutivo.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo IV

Art. 2316

2486 / 3261

Atto costitutivo.

In vigore dal 19 apr 1942
L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2316