CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo III
Art. 2309
Pubblicazione della nomina dei liquidatori.
In vigore dal 9 dic 2000
La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.
COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2309