Art. 2309 · Pubblicazione della nomina dei liquidatori.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo III

Art. 2309

2479 / 3261

Pubblicazione della nomina dei liquidatori.

In vigore dal 9 dic 2000
La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2309