CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo III
Art. 2303
2473 / 3261Limiti alla distribuzione degli utili.
In vigore dal 19 apr 1942
Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2303