Art. 2305 · Creditore particolare del socio.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo III

Art. 2305

2475 / 3261

Creditore particolare del socio.

In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2305