CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo III
Art. 2305
2475 / 3261Creditore particolare del socio.
In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2305