REGOLAMENTO·n. 676·3 dicembre 2021

Regolamento (UE) 2022/676

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/676 DELLA COMMISSIONE - del 3 dicembre 2021 - che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi di cui all'articolo 18, paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 8, di detto regolamento - (Testo rilevante ai fini del SEE)

Vigente dal 3 dicembre 2021 18 articoli 1 vigenze storicizzate
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Indice

Art. 1DefinizioniArt. 1.tit_1DefinizioniArt. 2Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nel caso di gruppi di imprese tra loro legate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UEArt. 2.tit_1Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nel caso di gruppi di imprese tra loro legate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UEArt. 3Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nel caso di enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamentoArt. 3.tit_1Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nel caso di enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamentoArt. 4Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nel caso di partecipazione o legami di capitale in enti o enti finanziari diversi da quelli di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013Art. 4.tit_1Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nel caso di partecipazione o legami di capitale in enti o enti finanziari diversi da quelli di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013Art. 5Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi in cui l'ente esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione in tali enti o in assenza di altri legami di capitaleArt. 5.tit_1Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi in cui l'ente esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione in tali enti o in assenza di altri legami di capitaleArt. 6Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi in cui due o più enti o enti finanziari sono posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole degli atti costitutivi e degli statutiArt. 6.tit_1Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi in cui due o più enti o enti finanziari sono posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole degli atti costitutivi e degli statutiArt. 7Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi in cui la filiazione o impresa in cui l'ente detiene una partecipazione non è un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentaleArt. 7.tit_1Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi in cui la filiazione o impresa in cui l'ente detiene una partecipazione non è un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentaleArt. 8Condizioni per l'inclusione, nel capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 consolidati, di strumenti detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nell'ambito del consolidamento prudenzialeArt. 8.tit_1Condizioni per l'inclusione, nel capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 consolidati, di strumenti detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nell'ambito del consolidamento prudenzialeArt. 9Entrata in vigoreArt. 9.tit_1Entrata in vigore
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