Art. 2
Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nel caso di gruppi di imprese tra loro legate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE
In vigore dal 3 dic 2021
Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nel caso di gruppi di imprese tra loro legate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE
1. Quando è richiesto il consolidamento a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, spetta al seguente soggetto garantire l'osservanza dei requisiti di cui alla parte uno, titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla base della situazione consolidata di tutte le imprese del gruppo:
a)
l'ente, qualora vi sia un solo ente all'interno del gruppo;
b)
l'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, qualora vi siano più enti creditizi all'interno del gruppo;
c)
l'impresa di investimento disciplinata dal regolamento (UE) n. 575/2013 con il totale di bilancio più elevato, qualora il gruppo non comprenda enti creditizi.
2. Ai fini del paragrafo 1, il totale di bilancio è calcolato sulla base dell'ultimo bilancio consolidato sottoposto a revisione contabile oppure, nei casi in cui la disciplina contabile applicabile non richiede la redazione del bilancio consolidato, sulla base dell'ultimo rendiconto finanziario individuale dell'ente sottoposto a revisione contabile.
3. Qualora l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo fosse inadeguata, le autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata a norma dell'articolo 111, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) possono derogare a tali criteri e designare come responsabile dell'osservanza dei requisiti di cui alla parte uno, titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 un altro soggetto all'interno del gruppo disciplinato da tale regolamento, sulla base della situazione di consolidamento di tutte le imprese del gruppo.
Nel valutare l'adeguatezza dell'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dette autorità competenti tengono conto delle decisioni adottate conformemente all'articolo 111, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE o, in assenza di siffatte decisioni, tengono conto degli enti interessati e della relativa importanza delle loro attività nei pertinenti Stati membri o del loro eventuale obbligo di redigere un bilancio consolidato per il gruppo nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE. In tali casi l'ente con il totale di bilancio più elevato ha il diritto di essere ascoltato prima che le autorità competenti decidano.
4. Nei casi di cui al presente articolo le autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata a norma dell'articolo 111, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2013/36/UE autorizzano o esigono l'applicazione del metodo di consolidamento di cui all'articolo 22, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2013/34/UE.
5. L'impresa legata a una o più imprese ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE può essere esclusa dal consolidamento a norma del presente articolo negli stessi casi e secondo gli stessi criteri di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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