Art. 2.tit_1

Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nel caso di gruppi di imprese tra loro legate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE

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Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nel caso di gruppi di imprese tra loro legate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE (Art. 2.tit_1 Regolamento (UE) 2022/676) — Testo vigente | Portale Normativo