Art. 3

Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nel caso di enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento

In vigore dal 3 dic 2021
Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nel caso di enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento 1.   In caso di partecipazioni in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, l'autorità di vigilanza su base consolidata esige il consolidamento proporzionale a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) le imprese partecipanti controllano congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei membri dell'ente creditizio o ente finanziario oppure hanno la capacità di dirigere congiuntamente le attività rilevanti dell'ente creditizio o ente finanziario, in virtù di un accordo contrattuale giuridicamente vincolante tra loro o di clausole degli atti costitutivi o degli statuti dell'ente creditizio o ente finanziario; b) le decisioni in merito alle attività rilevanti dell'ente creditizio o ente finanziario richiedono il consenso unanime di tutte le imprese partecipanti; c) l'accordo contrattuale di cui alla lettera a) o le clausole degli atti costitutivi o degli statuti dell'ente creditizio o ente finanziario stabiliscono che la responsabilità delle imprese partecipanti è limitata alla quota di capitale che detengono nell'ente creditizio o ente finanziario. 2.   Nei casi di cui al presente articolo il consolidamento proporzionale è effettuato sulla base della quota di capitale detenuta nell'ente creditizio o ente finanziario e conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:676:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nel caso di enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento (Art. 3 Regolamento (UE) 2022/676) — Testo vigente | Portale Normativo