Art. 3
Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nel caso di enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento
In vigore dal 3 dic 2021
Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nel caso di enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento
1. In caso di partecipazioni in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, l'autorità di vigilanza su base consolidata esige il consolidamento proporzionale a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
le imprese partecipanti controllano congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei membri dell'ente creditizio o ente finanziario oppure hanno la capacità di dirigere congiuntamente le attività rilevanti dell'ente creditizio o ente finanziario, in virtù di un accordo contrattuale giuridicamente vincolante tra loro o di clausole degli atti costitutivi o degli statuti dell'ente creditizio o ente finanziario;
b)
le decisioni in merito alle attività rilevanti dell'ente creditizio o ente finanziario richiedono il consenso unanime di tutte le imprese partecipanti;
c)
l'accordo contrattuale di cui alla lettera a) o le clausole degli atti costitutivi o degli statuti dell'ente creditizio o ente finanziario stabiliscono che la responsabilità delle imprese partecipanti è limitata alla quota di capitale che detengono nell'ente creditizio o ente finanziario.
2. Nei casi di cui al presente articolo il consolidamento proporzionale è effettuato sulla base della quota di capitale detenuta nell'ente creditizio o ente finanziario e conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE.
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