Art. 5
Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi in cui l'ente esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione in tali enti o in assenza di altri legami di capitale
In vigore dal 3 dic 2021
Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi in cui l'ente esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione in tali enti o in assenza di altri legami di capitale
1. Quando l'ente esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione in tali enti o in assenza di altri legami di capitale, le autorità competenti possono stabilire il consolidamento integrale degli enti o enti finanziari a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, sulla base di una valutazione dei rischi che tali enti o enti finanziari pongono per l'ente che esercita l'influenza notevole, tenendo conto della portata e dell'efficacia degli eventuali strumenti di attenuazione del rischio e dell'impatto sui requisiti prudenziali dell'ente su base consolidata che potrebbe derivare dall'applicazione del consolidamento integrale.
2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l'ente fornisce all'autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie, riguardo in particolare agli aspetti elencati all', paragrafo 3, lettere da a) a i).
3. Le autorità competenti possono, in particolare, esigere il consolidamento integrale degli enti o enti finanziari di cui al paragrafo 1 quando l'ente che esercita l'influenza notevole, in conseguenza dei rapporti organizzativi e finanziari che intrattiene con gli enti o enti finanziari, è esposto alla maggioranza dei rischi o dei benefici derivanti dalle attività rilevanti degli enti o enti finanziari.
4. Ai fini del presente articolo, tra gli elementi da considerare come indicativi di influenza notevole figurano le seguenti circostanze:
a)
l'ente ha nominato o ha il diritto di nominare un membro dell'organo di amministrazione, direzione o controllo dell'ente o ente finanziario;
b)
l'ente partecipa effettivamente al processo decisionale dell'ente o ente finanziario, comprese le decisioni sui dividendi e altri tipi di distribuzione;
c)
esistono operazioni rilevanti con l'ente o ente finanziario;
d)
l'ente ha scambiato personale dirigente con l'ente o ente finanziario;
e)
l'ente fornisce informazioni tecniche essenziali o servizi essenziali all'ente o ente finanziario;
f)
l'ente detiene nell'ente o ente finanziario, in virtù di un contratto o di clausole degli atti costitutivi o degli statuti dello stesso, diritti aggiuntivi che potrebbero incidere sull'amministrazione o sul processo decisionale dell'ente o ente finanziario.
5. In sede di valutazione dell'influenza notevole è considerata anche l'esistenza di warrant azionari, opzioni call su azioni, strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie o altri strumenti analoghi che siano correntemente esercitabili o convertibili e in grado, se esercitati o convertiti, di dare all'ente potere di voto, o di ridurre il potere di voto di un'altra parte, sulle politiche finanziarie e gestionali dell'ente o ente finanziario.
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