Art. 6
Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi in cui due o più enti o enti finanziari sono posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole degli atti costitutivi e degli statuti
In vigore dal 3 dic 2021
Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi in cui due o più enti o enti finanziari sono posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole degli atti costitutivi e degli statuti
1. L'autorità competente stabilisce il consolidamento di due o più enti o enti finanziari posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole degli atti costitutivi e degli statuti ai fini dell'articolo 18, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
l'autorità competente ha condotto una valutazione volta a verificare che le politiche finanziarie e gestionali degli enti o enti finanziari siano effettivamente coordinate; e
b)
gli enti o enti finanziari non sono tra loro legati ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 22, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2013/34/UE.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti possono, in particolare, considerare come indicativi dell'esistenza della situazione di cui a tale lettera le seguenti circostanze:
a)
gli enti o enti finanziari sono controllati, direttamente o indirettamente, dalle stesse persone fisiche o dagli stessi soggetti;
b)
la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o controllo degli enti o enti finanziari è costituita da persone nominate dalle stesse persone fisiche o dagli stessi soggetti, anche se tali membri non sono le stesse persone.
3. Nei casi di cui al presente articolo le autorità competenti autorizzano o esigono l'applicazione del metodo di consolidamento di cui all'articolo 22, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2013/34/UE.
4. Al fine di determinare il soggetto a cui spetta garantire l'osservanza dei requisiti di cui alla parte uno, titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla base della situazione di consolidamento di tutti gli enti ed enti finanziari di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica l', paragrafi 1, 2 e 3, del presente regolamento.
Storico versioni
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