Art. 8

Condizioni per l'inclusione, nel capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 consolidati, di strumenti detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale

In vigore dal 3 dic 2021
Condizioni per l'inclusione, nel capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 consolidati, di strumenti detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale 1.   Nei casi in cui a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, o paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 è utilizzato il metodo di consolidamento di cui all'articolo 22, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2013/34/UE, l'ente può includere nel capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 consolidati gli elementi del capitale primario di classe 1, gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli strumenti di capitale di classe 2 e le relative riserve sovrapprezzo azioni delle imprese incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale che sono detenuti da persone diverse da tali imprese, purché tali elementi di capitale siano disponibili per coprire le perdite di tutte le imprese incluse nel consolidamento. Qualora gli elementi del capitale primario di classe 1, gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli strumenti di capitale di classe 2 e le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui al primo comma non siano disponibili per coprire le perdite di tutte le imprese incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale, l'ente determina l'importo degli elementi del capitale primario di classe 1, degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di capitale di classe 2 e delle relative riserve sovrapprezzo azioni, ai fini dell'inclusione nel capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 consolidati conformemente agli articoli da 81 a 88 del regolamento (UE) n. 575/2013. 2.   Ai fini del paragrafo 1, gli elementi del capitale primario di classe 1, gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli strumenti di capitale di classe 2 e le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui al paragrafo 1, primo comma, che sono detenuti dalle persone o dai soggetti che amministrano le imprese su base unificata a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 o che esercitano una direzione unitaria sulle imprese a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, lettera b), dello stesso regolamento, sono considerati disponibili per coprire le perdite di tutte le imprese incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale. 3.   Nei casi in cui è richiesto il consolidamento integrale a norma dell'articolo 18, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a), o paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente determina l'importo degli elementi del capitale primario di classe 1, degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di capitale di classe 2 e delle relative riserve sovrapprezzo azioni delle imprese incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale che sono detenuti da persone diverse da tali imprese, ai fini dell'inclusione nel capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 consolidati conformemente agli articoli da 81 a 88 del regolamento (UE) n. 575/2013. A tal fine, le imprese per le quali è richiesto il consolidamento integrale sono considerate filiazioni. 4.   Nei casi in cui è richiesto il consolidamento proporzionale a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, paragrafo 5, o paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti determinano l'importo degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di capitale di classe 2 emessi dalle imprese incluse proporzionalmente nell'ambito del consolidamento prudenziale che sono detenuti da persone diverse da tali imprese nonché le relative riserve sovrapprezzo azioni, ai fini dell'inclusione nel capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 consolidati conformemente agli articoli 82, 83 e da 85 a 88 del regolamento (UE) n. 575/2013. 5.   Ai fini del paragrafo 4 si applica quanto segue: a) le imprese per le quali è richiesto il consolidamento proporzionale sono considerate filiazioni; b) i riferimenti all'inclusione integrale nel consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 si intendono fatti all'inclusione proporzionale nel consolidamento a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, paragrafo 5, o paragrafo 8, dello stesso regolamento; e c) gli importi di cui agli articoli 82, 83 e da 85 a 88 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono determinati tenendo conto della quota di capitale detenuta dall'ente in tali imprese.
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Condizioni per l'inclusione, nel capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 consolidati, di strumenti detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale (Art. 8 Regolamento (UE) 2022/676) — Testo vigente | Portale Normativo