Art. 7

Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi in cui la filiazione o impresa in cui l'ente detiene una partecipazione non è un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale

In vigore dal 3 dic 2021
Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi in cui la filiazione o impresa in cui l'ente detiene una partecipazione non è un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale 1.   L'autorità competente può esigere il consolidamento integrale o proporzionale della filiazione o impresa in cui l'ente detiene una partecipazione qualora tale filiazione o impresa non sia un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale a norma dell'articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché conduca una valutazione atta a verificare che è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 8, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. A tal fine si applica l', paragrafi 2 e 3, del presente regolamento. 2.   Le autorità competenti possono, in particolare, esigere il consolidamento integrale della filiazione o impresa di cui al paragrafo 1 quando l'ente, in conseguenza dei rapporti organizzativi e finanziari che intrattiene con la filiazione o impresa, è esposto alla maggioranza dei rischi o dei benefici derivanti dalle attività rilevanti della filiazione o impresa. 3.   Le autorità competenti possono, in particolare, esigere il consolidamento proporzionale dell'impresa di cui al paragrafo 1 in base alla quota di capitale detenuta in essa se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l'impresa è controllata congiuntamente dall'ente e da una o più imprese non incluse nel consolidamento in virtù di un accordo contrattuale giuridicamente vincolante tra loro o di clausole degli atti costitutivi o degli statuti dell'impresa e le decisioni relative alle attività rilevanti dell'impresa richiedono il consenso unanime di tutte le imprese partecipanti; b) esiste un accordo contrattuale tra l'ente e uno o più azionisti, proprietari o membri dell'impresa per fornire congiuntamente sostegno finanziario all'impresa oppure vi sono validi motivi per ritenere che sosterrebbero finanziariamente l'impresa in base alla quota di capitale in essa detenuta.
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Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi in cui la filiazione o impresa in cui l'ente detiene una partecipazione non è un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale (Art. 7 Regolamento (UE) 2022/676) — Testo vigente | Portale Normativo