Art. 4
Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nel caso di partecipazione o legami di capitale in enti o enti finanziari diversi da quelli di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 3 dic 2021
Condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nel caso di partecipazione o legami di capitale in enti o enti finanziari diversi da quelli di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Le autorità competenti, qualora stabiliscano che il consolidamento deve essere effettuato a norma dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, possono autorizzare o esigere il ricorso al metodo del patrimonio netto (equity method) a norma di tale articolo, a meno che non stabiliscano, conformemente alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, che è richiesto il consolidamento proporzionale o integrale dell'ente o ente finanziario.
2. L'autorità competente prende la decisione di cui al paragrafo 1 sulla base di una valutazione dei rischi che l'ente o ente finanziario pone per l'ente, tenendo conto della portata e dell'efficacia degli eventuali strumenti di attenuazione del rischio e dell'impatto sui requisiti prudenziali dell'ente su base consolidata che potrebbe derivare dall'applicazione del consolidamento integrale o proporzionale.
3. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 2, l'ente fornisce all'autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie, riguardo in particolare agli aspetti seguenti:
a)
l'assetto proprietario complessivo dell'ente o ente finanziario, considerando in particolare se le azioni o i diritti di proprietà equivalenti e i diritti di voto, compresi i diritti di voto potenziali di cui all', paragrafo 5, sono distribuiti tra un numero elevato di azionisti, proprietari o membri, oppure se l'ente è azionista principale, proprietario o membro dell'ente o ente finanziario;
b)
se l'ente agisca in qualità di promotore dirigendo o fornendo consulenza all'ente o ente finanziario, immettendo sul mercato titoli dell'ente o ente finanziario ovvero fornendo liquidità e/o supporti del credito all'ente o ente finanziario, oppure se l'ente sia un investitore importante negli strumenti di debito o di capitale dell'ente o ente finanziario, oppure se esista un altro coinvolgimento contrattuale ed extracontrattuale che esponga l'ente ai rischi o a rendimenti assimilabili a quelli da capitale derivanti dalle attività dell'ente o ente finanziario o collegati alla sua performance;
c)
se l'ente partecipi effettivamente al processo decisionale dell'ente o ente finanziario, il grado di influenza che l'ente esercita su di esso, oppure se l'ente o ente finanziario sia considerato controllato conformemente alla disciplina contabile applicabile;
d)
se l'ente riceva dall'ente o ente finanziario servizi operativi essenziali che non possono essere sostituiti tempestivamente senza costi eccessivi;
e)
se il rating di credito dell'ente o ente finanziario sia basato sul rating dell'ente;
f)
se esistano caratteristiche specifiche relative alla composizione della base di investitori dell'ente o ente finanziario, in particolare se gli altri investitori nell'ente o ente finanziario abbiano uno stretto legame commerciale con l'ente e se abbiano la capacità di sostenere perdite o di cedere i loro strumenti finanziari;
g)
se l'ente o ente finanziario e l'ente abbiano una clientela comune o partecipino alla commercializzazione dei rispettivi prodotti;
h)
se l'ente e l'ente o ente finanziario abbiano la stessa denominazione commerciale;
i)
se l'ente abbia già fornito sostegno finanziario all'ente o ente finanziario in caso di difficoltà finanziarie.
4. Le autorità competenti possono, in particolare, esigere il consolidamento proporzionale dell'ente o ente finanziario in base alla quota di capitale detenuta nell'impresa in questione, qualora esista tra l'ente e uno o più azionisti, proprietari o membri dell'ente o ente finanziario un accordo contrattuale a fornire congiuntamente sostegno finanziario all'ente o ente finanziario oppure vi siano validi motivi per ritenere che sosterrebbero finanziariamente l'ente o ente finanziario in base alla quota di capitale in esso detenuta.
5. Le autorità competenti possono, in particolare, esigere il consolidamento integrale dell'ente o ente finanziario quando l'ente, in conseguenza dei rapporti organizzativi e finanziari che intrattiene con l'ente o ente finanziario, è esposto alla maggioranza dei rischi o dei benefici derivanti dalle attività rilevanti dell'ente o ente finanziario.
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