REGOLAMENTO·n. 139·16 novembre 2021

Regolamento (UE) 2022/139

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/139 DELLA COMMISSIONE - del 16 novembre 2021 - che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione, lo stoccaggio e il rinnovo delle scorte delle banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici e le prescrizioni in materia di biosicurezza, bioprotezione e biocontenimento per il funzionamento di tali banche - (Testo rilevante ai fini del SEE)

Vigente dal 16 novembre 2021 24 articoli 1 vigenze storicizzate
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Indice

Art. 1Oggetto e ambito di applicazioneArt. 1.tit_1Oggetto e ambito di applicazioneArt. 2DefinizioniArt. 2.tit_1DefinizioniArt. 3Norme relative ai contratti con i fabbricanti necessari per la gestione delle banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnosticiArt. 3.tit_1Norme relative ai contratti con i fabbricanti necessari per la gestione delle banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnosticiArt. 4Contratti quadro di fornitura per vaccini e reagenti diagnosticiArt. 4.tit_1Contratti quadro di fornitura per vaccini e reagenti diagnosticiArt. 5Gestione delle banche dei reagenti diagnostici dell’Unione mediante sovvenzioni concesse ai laboratori di riferimento dell’Unione europeaArt. 5.tit_1Gestione delle banche dei reagenti diagnostici dell’Unione mediante sovvenzioni concesse ai laboratori di riferimento dell’Unione europeaArt. 6Condizioni per la fornitura e lo stoccaggio degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnosticiArt. 6.tit_1Condizioni per la fornitura e lo stoccaggio degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnosticiArt. 7Principi di selezione dei ceppi e delle variazioni degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnosticiArt. 7.tit_1Principi di selezione dei ceppi e delle variazioni degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnosticiArt. 8Distruzione e smaltimento sicuro degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnosticiArt. 8.tit_1Distruzione e smaltimento sicuro degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnosticiArt. 9Riacquisto degli antigeni il cui periodo di validità è scadutoArt. 9.tit_1Riacquisto degli antigeni il cui periodo di validità è scadutoArt. 10Prescrizioni in materia di biosicurezza, bioprotezione e biocontenimento per il funzionamento delle banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnosticiArt. 10.tit_1Prescrizioni in materia di biosicurezza, bioprotezione e biocontenimento per il funzionamento delle banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnosticiArt. 11Misure transitorieArt. 11.tit_1Misure transitorieArt. 12Entrata in vigore e applicazioneArt. 12.tit_1Entrata in vigore e applicazione
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