Art. 8

Distruzione e smaltimento sicuro degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici

In vigore dal 16 nov 2021
Distruzione e smaltimento sicuro degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici La Commissione provvede affinché i contratti di cui all’, paragrafo 1, o i programmi di lavoro annuali o pluriennali dei laboratori di riferimento dell’Unione europea di cui all’, paragrafo 2, garantiscano condizioni adeguate per la distruzione e lo smaltimento sicuro degli antigeni, dei vaccini o dei reagenti diagnostici non utilizzati dopo la scadenza del periodo di validità.
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