Art. 5

Gestione delle banche dei reagenti diagnostici dell’Unione mediante sovvenzioni concesse ai laboratori di riferimento dell’Unione europea

In vigore dal 16 nov 2021
Gestione delle banche dei reagenti diagnostici dell’Unione mediante sovvenzioni concesse ai laboratori di riferimento dell’Unione europea 1.   La Commissione può istituire e mantenere banche dei reagenti diagnostici dell’Unione per le malattie di categoria A di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2022/140 presso i laboratori di riferimento dell’Unione europea. 2.   La Commissione include la gestione e il mantenimento delle banche dei reagenti diagnostici dell’Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei programmi di lavoro annuali o pluriennali dei laboratori di riferimento dell’Unione europea di cui all’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 per i quali sono state attribuite sovvenzioni conformemente all’articolo 180 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 3.   I programmi di lavoro annuali o pluriennali di cui al paragrafo 2 ai fini delle banche dei reagenti diagnostici dell’Unione includono perlomeno: a) la fornitura delle varie quantità e dei vari tipi di reagenti diagnostici alle banche dei reagenti diagnostici dell’Unione; b) lo stoccaggio sicuro e la sostituzione dei reagenti diagnostici; c) il rilascio, la spedizione e la consegna dei reagenti diagnostici; d) la distruzione e lo smaltimento sicuro dei reagenti diagnostici il cui periodo di validità è scaduto.
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