Art. 9

Riacquisto degli antigeni il cui periodo di validità è scaduto

In vigore dal 16 nov 2021
Riacquisto degli antigeni il cui periodo di validità è scaduto In deroga all’, la Commissione può concordare con i fabbricanti aggiudicatari il riacquisto degli antigeni forniti a una banca degli antigeni dell’Unione rimasti in tale banca dopo la scadenza del periodo di validità.
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