Art. 4
Contratti quadro di fornitura per vaccini e reagenti diagnostici
In vigore dal 16 nov 2021
Contratti quadro di fornitura per vaccini e reagenti diagnostici
1. La Commissione può concludere i contratti di cui all’, paragrafo 1, sotto forma di contratti quadro di fornitura con fabbricanti selezionati («contratti quadro di fornitura»).
2. In deroga all’, paragrafo 3, i contratti quadro di fornitura devono includere almeno il rilascio, la spedizione e la consegna dei vaccini o dei reagenti diagnostici su richiesta della Commissione.
3. I contratti quadro di fornitura possono includere i costi di locazione.
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