Art. 11

Misure transitorie

In vigore dal 16 nov 2021
Misure transitorie Le banche dell’Unione istituite prima della data di applicazione del presente regolamento sono mantenute fino alla data di scadenza dei pertinenti contratti a norma dei quali sono state istituite per i seguenti prodotti: a) antigeni del virus dell’afta epizootica, istituite conformemente alla decisione 91/666/CEE e all’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2003/85/CE; b) vaccini contro la peste suina classica, istituite conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2001/89/CE e alla decisione 2007/682/CE; c) vaccini contro la dermatite nodulare contagiosa, istituite conformemente all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 652/2014; d) vaccini contro la peste dei piccoli ruminanti, istituite conformemente all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 652/2014; e) vaccini contro il vaiolo degli ovi-caprini, istituite conformemente all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 652/2014;
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Misure transitorie (Art. 11 Regolamento (UE) 2022/139) — Testo vigente | Portale Normativo