Art. 3

Norme relative ai contratti con i fabbricanti necessari per la gestione delle banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici

In vigore dal 16 nov 2021
Norme relative ai contratti con i fabbricanti necessari per la gestione delle banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici 1.   La Commissione conclude contratti con fabbricanti selezionati ai fini della gestione, per le malattie di categoria A di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2022/140 della Commissione, delle seguenti banche: a) banche degli antigeni dell’Unione; b) banche dei vaccini dell’Unione; c) banche dei reagenti diagnostici dell’Unione. 2.   La Commissione avvia una procedura di appalto pubblico, conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, per la selezione dei fabbricanti per i contratti di cui al paragrafo 1. 3.   I contratti di cui al paragrafo 1 includono almeno i seguenti elementi: a) le condizioni per la fornitura delle varie quantità e dei vari tipi di antigeni, vaccini o reagenti diagnostici alle banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini o dei reagenti diagnostici; b) le condizioni per lo stoccaggio sicuro e la sostituzione degli antigeni, dei vaccini o dei reagenti diagnostici; c) nel caso delle banche degli antigeni dell’Unione, le garanzie e le condizioni per: i) la rapida formulazione di vaccini con gli antigeni; ii) la produzione, l’infialamento e l’etichettatura dei vaccini ricostituiti a partire dagli antigeni; d) le condizioni per il rilascio, la spedizione e la consegna dei vaccini o dei reagenti diagnostici; e) le condizioni per la distruzione e lo smaltimento sicuro degli antigeni, dei vaccini o dei reagenti diagnostici o per il riacquisto degli antigeni il cui periodo di validità è scaduto.
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