Art. 6.tit_1

Condizioni per la fornitura e lo stoccaggio degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici

In vigore dal 16 nov 2021
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Condizioni per la fornitura e lo stoccaggio degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici (Art. 6.tit_1 Regolamento (UE) 2022/139) — Testo vigente | Portale Normativo