REGIO DECRETO LEGISLATIVO·n. 516·17 maggio 1946
Disposizioni per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 3 ottobre 1943 nei Comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo.
Vigente dal 25 giugno 1946 14 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, conc
Art. 2I lavori a totale carico dello Stato, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 del presente
Art. 3I sussidi per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, nonché
Art. 4Agli enti pubblici ed istituti considerati nel precedente art. 1, comprese le autorità ecc
Art. 5I proprietari di fabbricati urbani e rurali danneggiati o distrutti, che entro tre mesi da
Art. 6Le domande di sussidio da parte dei privati devono essere corredate dal certificato storic
Art. 7Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la doman
Art. 8L'ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente art. 6
Art. 9La cessione del sussidio è vietata, salvo quanto disposto nel successivo art. 10 e fatta e
Art. 10Le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere ai proprietari di fabbricati distrutti
Art. 11I finanziamenti che le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere agli effetti del pr
Art. 12Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno, saranno
Art. 13Gli atti e i contratti relativi alle opere previste dai precedenti articoli sono esenti da
Art. 14Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le va