Art. 4
In vigore dal 10 lug 1946
Agli enti pubblici ed istituti considerati nel precedente , comprese le autorità ecclesiastiche per gli edifici di culto di cui allo stesso , che anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, previa comunicazione all'ufficio del Genio civile competente per territorio, abbiano eseguito lavori di riparazione o ricostruzione dei fabbricati di loro pertinenza, può essere concesso il sussidio di cui al precedente , semprechè trattisi di lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.
A tale fine gli interessati debbono presentare domanda all'ufficio del Genio civile competente entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto. La domanda deve essere corredata degli atti tecnici e contabili da cui risultino i lavori eseguiti e la relativa spesa nonché del certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la destinazione dell'edificio riparato o ricostruito. L'ufficio del Genio civile, accertati la regolare esecuzione dei lavori e l'ammontare della spesa da ammettere al sussidio, trasmetterà gli atti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per i provvedimenti di competenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;516#art-4