Art. 2

In vigore dal 10 lug 1946
I lavori a totale carico dello Stato, di cui alle lettere a) e b) dell' del presente decreto e quelli sussidiabili di cui alla lettera c) dello stesso articolo, quando vengano eseguiti d'ufficio, sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;516#art-2

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