Art. 3

In vigore dal 10 lug 1946
I sussidi per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, nonché delle chiese parrocchiali e delle istituzioni di pubblica beneficenza, indicati alla lettera c) del precedente , sono concessi dai provveditorati regionali alle opere pubbliche nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta strettamente indispensabile in base a perizia riveduta e vistata dal Genio civile. Quando trattisi di edifici distrutti, la spesa da tener a calcolo per la concessione del sussidio non potrà eccedere quella risultante dai prezzi correnti nel mercato per la ricostruzione di ciascun fabbricato in rapporto alla capacità che esso aveva al 3 ottobre 1943. I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti. Le domande di concessione, corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la destinazione dell'edificio da riparare o da ricostruire, devono essere presentate all'ufficio del Genio civile competente entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;516#art-3

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