Art. 7
In vigore dal 10 lug 1946
Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda di sussidio può essere presentata da una sola di esse anche nell'interesse delle altre.
Se le parti e i piani di un edificio danneggiato o distrutto appartengano a persone diverse, il sussidio è determinato per ciascuno condominio in relazione alla spesa occorrente per la riparazione e ricostruzione della parte di edificio e del piano di sua spettanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;516#art-7