Art. 7

In vigore dal 10 lug 1946
Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda di sussidio può essere presentata da una sola di esse anche nell'interesse delle altre. Se le parti e i piani di un edificio danneggiato o distrutto appartengano a persone diverse, il sussidio è determinato per ciascuno condominio in relazione alla spesa occorrente per la riparazione e ricostruzione della parte di edificio e del piano di sua spettanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;516#art-7

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