Art. 9
In vigore dal 10 lug 1946
La cessione del sussidio è vietata, salvo quanto disposto nel successivo e fatta eccezione per il caso nel quale la cessione venga, effettuata a favore dell'impresa assuntrice dei lavori, allo scopo di facilitare l'esecuzione dei lavori stessi e venga dall'Amministrazione concedente per tale causa riconosciuta, a suo insindacabile giudizio.
La cessione del sussidio deve essere fatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e notificata al Provveditorato regionale alle opere pubbliche che ha concesso il sussidio.
Nessun sussidio sarà concesso qualora il fabbricato o l'area sul quale insisteva siano stati alienati posteriormente al 3 ottobre 1943.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;516#art-9