Art. 13

In vigore dal 10 lug 1946
Gli atti e i contratti relativi alle opere previste dai precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonché dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari nonché i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;516#art-13

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