Art. 11

In vigore dal 10 lug 1946
I finanziamenti che le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere agli effetti del precedente articolo possono essere garantiti da ipoteca, oltre che dalla cessione del sussidio dello Stato. L'ipoteca può essere iscritta anche su una congrua parte del terreno pertinente all'edificio o del fondo del quale l'edificio costituisce pertinenza. Tale ipoteca prevale su ogni altra esistente ed anche sui crediti privilegiati, a condizione che la somma somministrata sia stata impiegata nella esecuzione dei lavori. Questa condizione deve risultare da attestazione dell'ufficio del Genio civile. Se per i finanziamenti sono dal debitore rilasciati effetti cambiari, questi possono essere garantiti da ipoteca a norma del comma precedente. Nelle note da presentarsi per la iscrizione della ipoteca deve dichiararsi che l'ipoteca stessa è costituita ai sensi e per gli effetti del primo comma del presente articolo. Eguale dichiarazione deve farsi nell'annotazione della eseguita iscrizione dell'ipoteca che il Conservatore dei registri immobiliari appone agli effetti cambiari.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;516#art-11

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