Art. 10
In vigore dal 10 lug 1946
Le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere ai proprietari di fabbricati distrutti e danneggiati finanziamenti contro cessione del sussidio spettante ai sensi dei precedenti articoli. Le Casse debbono effettuare le somministrazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.
Oltre il riconoscimento della cessione del sussidio alla Cassa di risparmio finanziatrice e la concessione dei benefici tributari previsti dall' del presente decreto, lo Stato non assume alcun altro onere nè alcuna responsabilità per l'estinzione del finanziamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;516#art-10