REGIO DECRETO·n. DXXX·26 ottobre 1908
Che riordina la scuola d'arte applicata all'industria di Macerata, assumendo il titolo di «R. scuola d'arte applicata all'industria».
Vigente dal 15 gennaio 1909 26 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la l
Art. 2Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono: a) mediante contributi fissi: il
Art. 3Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed
Art. 4L'orario estivo della scuola è diurno; è serale l'orario invernale. L'anno scolastico comi
Art. 5La scuola ha un'unica sezione con un corso della durata di quattro anni. Vi si impartiscon
Art. 6Possono essere ammessi alla scuola coloro che hanno compiuto l'undicesimo anno di età ed h
Art. 7A coloro che, avendo frequentato regolarmente il corso della scuola hanno superato l'esame
Art. 8L'Amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delega
Art. 9Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della Giunta; questa elegge nel suo sen
Art. 10La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è apert
Art. 11La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento ammi
Art. 12La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa che per que
Art. 13Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei labora
Art. 14Il direttore, gli insegnanti, i capi di officina e di laboratorio sono scelti in seguito a
Art. 15È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e di labo