Art. 24
In vigore dal 30 gen 1909
Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro Istituto scolastico d'indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-10-26;530#art-24