Art. 26
In vigore dal 30 gen 1909
Sarà in facoltà del ministro di derogare alle norme stabilite dall' solo rispetto al personale della scuola attualmente in servizio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1908.
VITTORIO EMANUELE.
Cocco-Ortu.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-10-26;530#art-26