Art. 22

In vigore dal 30 gen 1909
Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola, le punizioni disciplinari, le norme per la gestione delle officine e dei laboratori, per il riparto degli utili di quelle e di questi, e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-10-26;530#art-22

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Art. 22 Che riordina la scuola d'arte applicata all'industria di Macerata, assumendo il titolo di «R. scuola d'arte applicata all'industria». — Testo vigente | Portale Normativo