Art. 18
In vigore dal 30 gen 1909
Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-10-26;530#art-18