Art. 18

In vigore dal 30 gen 1909
Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-10-26;530#art-18

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Art. 18 Che riordina la scuola d'arte applicata all'industria di Macerata, assumendo il titolo di «R. scuola d'arte applicata all'industria». — Testo vigente | Portale Normativo