Art. 15

In vigore dal 30 gen 1909
È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e di laboratorio da questa scuola ad una altra e viceversa quando entrambe siano della stessa natura e di egual grado ed i funzionari da trasferirsi siano stati nominati con decreto Reale o Ministeriale. Perciò i passaggi di cui al presente articolo possano verificarsi occorre inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e le Giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi, sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale. In caso di simili passaggi sono agli effetti del trattamento di riposo mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-10-26;530#art-15

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Art. 15 Che riordina la scuola d'arte applicata all'industria di Macerata, assumendo il titolo di «R. scuola d'arte applicata all'industria». — Testo vigente | Portale Normativo